Art. 5 
 
                                 RFI 
 
  1.  RFI  garantisce  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla
sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli  1.10  ed  1.11  del  RID,  anche
attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto  previsto
nei propri sistemi di gestione della sicurezza. 
  2. RFI provvede a: 
    a. predisporre una  pianificazione  annuale  delle  attivita'  di
controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci
pericolose  per  come  previsti  dalla  sez.  1.8.1  del  RID  ed  ad
effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF  o  del
Dipartimento; 
    b. emanare  proprie  disposizioni  ed  a  fornire  la  necessaria
assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto
al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto  dei  principi  indicati  da
ANSF; 
    c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente  di  cui  al
precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a: 
      disposizioni di standard tecnici e tecnologici e  di  procedure
applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia; 
      autorizzazioni al trasporto  di  particolari  merci  pericolose
(esplosivi radioattivi, infettanti  e  particolari  perossidi)  e  di
materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato  di
omologazione della cisterna; 
      deroghe   temporanee   nazionali   e   proposte   di    accordi
multilaterali; 
    d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte
le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana
in seno ai consessi istituzionali sia  nazionali  che  internazionali
(UE, OTIF, UNECE); 
    e. garantire con proprie  disposizioni  affinche'  sulle  proprie
linee e nei propri scali venga predisposto da parte  degli  operatori
coinvolti un servizio di ripristino  delle  anormalita'  rilevate  ai
fini  della  prosecuzione  del  trasporto  in  tempi   brevi,   anche
attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali; 
    f. supportare il Dipartimento  nelle  attivita'  di  sviluppo  di
piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee  volte  a
garantire l'incremento della  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.