Art. 5 Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie delle autorita' di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono trasferite all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorita'. 2. Le contabilita' speciali delle autorita' di bacino di cui alla legge n. 183/1989, restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale che subentra nella titolarita' delle medesime.