Art. 5 
 
                   Individuazione e trasferimento 
                      delle risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie delle autorita' di  bacino  di  cui  alla
legge  n.  183/1989   sono   trasferite   all'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale e costituiscono la  dotazione
finanziaria iniziale dell'Autorita'. 
  2. Le contabilita' speciali delle autorita' di bacino di  cui  alla
legge n. 183/1989, restano aperte  presso  la  tesoreria  provinciale
competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorita'  di
bacino distrettuale dell'Appennino  meridionale  che  subentra  nella
titolarita' delle medesime.