Art. 5 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, fino a un importo
massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50  per  cento  dei
costi complessivamente sostenuti per le attivita' di cui all'art. 4 a
decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in  cui  si  ottiene  la
quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.