(Accordo FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC UNCDIM SMACD-art. 5)
Art. 5.
Comunicazione tempestiva della revoca
In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di
dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio
dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel
corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la
revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale,
e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti
destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data
di inizio dall'astensione al lavoro.
La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto
nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito
in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita'
amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca
effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata
entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.