Art. 5. Comunicazione tempestiva della revoca In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'Azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro. La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.