(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 5)
                               Art. 5. 
                Comunicazione tempestiva della revoca 
 
    In considerazione dell'obbligo di legge in  capo  all'Azienda  di
dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio
dello sciopero dei modi e dei tempi di  erogazione  dei  servizi  nel
corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la
revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale,
e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti
destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data
di inizio dall'astensione al lavoro. 
    La  revoca  intempestiva  si   riterra'   giustificata   soltanto
nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o  all'invito
in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o  dall'autorita'
amministrativa competente. La revoca sara'  considerata  come  revoca
effettuata su invito della  Commissione  di  garanzia  se  comunicata
entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.