Art. 05 
 
Disposizioni in materia  di  interventi  di  immediata  esecuzione  e
                       differimento di termini 
 
  1.  All'art.  8  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      (( "1-bis. I progetti di cui  al  comma  1  possono  riguardare
singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato
della   progettazione   assevera   la   rispondenza   dell'intervento
all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"; )) 
    b) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "30  aprile  2018"   sono
sostituite dalle seguenti: (( "31 dicembre 2018"; )) 
      2) al secondo  periodo,  le  parole:  "per  una  sola  volta  e
comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti:
(( "comunque non oltre il 31 luglio 2019"; )) 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: (( "Per gli
edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,
lettera   e),   qualora   l'intervento   non    sia    immediatamente
autorizzabile,  la  documentazione  richiesta  va  depositata   entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  approvazione  degli  strumenti
urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione
della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale". )) 
  2. Il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e' differito al 31 dicembre 2018.  Il  termine
del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018,  n.  55,  e'
conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino alla  predetta  data
non si applica quanto previsto dall'art. 9, comma  2,  dell'ordinanza
medesima. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016),
          convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,
          n. 229, come modificato dalla presente legge : 
              "Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione) 
              1.  Al  fine  di  favorire  il  rientro  nelle   unita'
          immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita  e
          di lavoro nei comuni interessati dagli  eventi  sismici  di
          cui all'art.  1,  per  gli  edifici  con  danni  lievi  non
          classificati agibili secondo la procedura AeDES di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
          2011, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  18  ottobre
          2014,  oppure   classificati   non   utilizzabili   secondo
          procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
          civile  e  che  necessitano  soltanto  di   interventi   di
          immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati  possono,
          previa presentazione di apposito progetto  e  asseverazione
          da parte di un professionista abilitato  che  documenti  il
          nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui  all'art.
          1 e  lo  stato  della  struttura,  oltre  alla  valutazione
          economica  del  danno,  effettuare  l'immediato  ripristino
          della agibilita' degli edifici e delle strutture. 
              1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono  riguardare
          singole unita' immobiliari. In tal caso, il  professionista
          incaricato  della  progettazione  assevera  la  rispondenza
          dell'intervento  all'obiettivo  di  cui  al  comma  1   del
          presente articolo". 
              2. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'art. 5. 
              3. I soggetti interessati, con comunicazione di  inizio
          lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice di cui
          al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano
          agli Uffici speciali per la ricostruzione di  cui  all'art.
          3, che ne danno notizia agli  uffici  comunali  competenti,
          l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino,  da
          eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite
          con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
          contenuti  generali  della  pianificazione  territoriale  e
          urbanistica,  ivi   inclusa   quella   paesaggistica,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione, del  direttore  dei  lavori  e  dell'impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data del 31  dicembre  2018,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'art. 5, comma  2.  Con  ordinanza
          adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,
          il Commissario straordinario puo' disporre il  differimento
          del termine previsto dal primo periodo, comunque non  oltre
          il  31  luglio  2019.  Per  gli  edifici  siti  nelle  aree
          perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera  e),
          qualora l'intervento non sia immediatamente  autorizzabile,
          la   documentazione   richiesta   va    depositata    entro
          centocinquanta giorni  dalla  data  di  approvazione  degli
          strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o  dalla
          data   di   approvazione   della    deperimetrazione    con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato. 
              5.  I  lavori  di  cui  al   presente   articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
                a)  che  risultino   aver   presentato   domanda   di
          iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  e
          fermo  restando  quanto  previsto  dallo  stesso,   abbiano
          altresi' prodotto l'autocertificazione di cui  all'articolo
          89 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
          successive modificazioni; 
                b) che non abbiano commesso violazioni agli  obblighi
          contributivi e previdenziali come attestato  dal  documento
          unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
          dell'art. 8 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
                c) per lavori di importo superiore  a  258.000  euro,
          che  siano  in  possesso  della  qualificazione  ai   sensi
          dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50." 
              - L'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 recante "Disciplina
          per  la   delocalizzazione   temporanea   delle   attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
          entrata in  vigore  del  decreto-legge  n.  189  del  2016.
          Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio  2017,  n.  39
          dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 28  marzo  2018.  Proroga
          del termine di cui all'art. 8, comma 4,  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  s.m.i.  Termine  per  il
          deposito delle schede AeDES e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107.