Art. 5 
 
                Revisione esterna a livello di gruppo 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sottopongono  a
revisione  esterna  i  seguenti  elementi   della   relazione   sulla
solvibilita' e condizione finanziaria a livello  di  gruppo,  di  cui
all'art. 216-novies del Codice: 
    a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale»  di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e  nella  informativa
della  sezione  «D.  Valutazione  ai  fini  di  solvibilita'»   della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati; 
    b)  Fondi  propri   ammissibili   a   copertura   dei   requisiti
patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello «S.23.01.22 Fondi propri»
di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2452   e   nella
informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della  struttura  della
relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui
all'allegato XX degli atti delegati; 
    c)   Requisito   patrimoniale   di   solvibilita'   e   requisito
patrimoniale  minimo  consolidato  di  gruppo,  inclusi  nei  modelli
«S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i  gruppi  che
utilizzano la formula standard», «S.25.02.22  Requisito  patrimoniale
di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard e  un
modello interno  parziale»,  «S.25.03.22  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' calcolato utilizzando un  modello  interno  completo»  e
nella  informativa  della  sezione  «E.2  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della  struttura  della
relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui
all'allegato XX degli atti delegati. 
  2. Laddove l'ultima societa' controllante italiana di cui  all'art.
210, comma 2,  del  Codice  abbia  ricevuto  parere  favorevole  alla
pubblicazione di un'unica relazione sulla solvibilita'  e  condizione
finanziaria, ai sensi degli artt. 216-novies, comma 2, del  Codice  e
delle  relative  disposizioni  di  attuazione,  in  alternativa  alla
pubblicazione  separata  di  ogni  singola  relazione  di   revisione
esterna, le  relazioni  relative  al  gruppo  e  a  ciascuna  impresa
controllata  italiana  interessata  emesse  all'esito  delle  singole
attivita' di revisione esterna  possono  essere  allegate  a  corredo
dell'unica relazione sulla solvibilita' e condizione  finanziaria  di
gruppo.