Art. 5 Revisione esterna a livello di gruppo 1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria a livello di gruppo, di cui all'art. 216-novies del Codice: a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello «S.23.01.22 Fondi propri» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo, inclusi nei modelli «S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard», «S.25.02.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale», «S.25.03.22 requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato utilizzando un modello interno completo» e nella informativa della sezione «E.2 requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati. 2. Laddove l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice abbia ricevuto parere favorevole alla pubblicazione di un'unica relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, ai sensi degli artt. 216-novies, comma 2, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in alternativa alla pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione esterna, le relazioni relative al gruppo e a ciascuna impresa controllata italiana interessata emesse all'esito delle singole attivita' di revisione esterna possono essere allegate a corredo dell'unica relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo.