Art. 5 
 
                        Esecuzione dei lavori 
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere  b)  e  c)
del comma 2 dell'art. 3 ed al comma  2  dell'art.  4  della  presente
ordinanza,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   all'art.   15
dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del
2017. 
  2. Agli interventi di cui  agli  articoli  3  e  4  si  applica  la
disciplina  dettata  dall'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017,  n.  58  («Sisma
Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico  delle
costruzioni nonche' le modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
professionisti    abilitati,    dell'efficacia    degli    interventi
effettuati»).