Art. 5 Esecuzione dei lavori 1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 4 della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 2017. 2. Agli interventi di cui agli articoli 3 e 4 si applica la disciplina dettata dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 («Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»).