(Allegati-Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di eta' non superiore a
  18 settimane allevate con metodi non biologici nel  rispetto  delle
  pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4  del  regolamento
  (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14  del
  regolamento (CE) n. 834/2007)  e  destinate  ad  essere  introdotte
  nelle unita' di produzione biologiche. 
    1.1 Il produttore che intende allevare  pollastrelle  con  metodi
non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo  2,
sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 deve  comunicare  tale
attivita'  al  Mipaaf   e   alla   regione   o   provincia   autonoma
territorialmente competente, entro dieci giorni dall'inizio del ciclo
di  allevamento,  che  si  fa   corrispondere   all'introduzione   in
allevamento dei pulcini con meno di tre giorni di eta'. 
    La comunicazione, di cui  al  fac-simile  A,  deve  riportare  le
seguenti informazioni: 
      a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice; 
      b) Dati anagrafici  e  CUAA  della  ditta  di  allevamento  (se
diverso dal precedente); 
      c) Periodo di allevamento; 
      d) Numero  dei  capi  e  tipologia  di  razza  o  razze  (linee
genetiche); 
      e)  Atto  di  impegno  a  consentire  l'accesso  nelle  proprie
strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine  di
accertare il rispetto  delle  pertinenti  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  ed  al  presente
decreto. 
    1.2  Il  produttore  che  alleva  pollastrelle  con  metodi   non
biologici, nel rispetto delle pertinenti  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  deve  approntare
idonei spazi per garantire la separazione fisica di  questo  tipo  di
animali dagli altri, ponendo particolare  riguardo  alla  separazione
delle linee di alimentazione. 
    La separazione degli allevamenti deve: 
      a) garantire la non promiscuita' degli animali; 
      b) assicurare la correttezza delle operazioni di  alimentazione
ed abbeveraggio; 
      c) facilitare l'identificazione  degli  animali  da  parte  del
personale incaricato di effettuare controlli. 
    Il produttore deve tenere una specifica contabilita' al  fine  di
fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e
le modalita' di alimentazione degli stessi. 
    Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni  di
carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione. 
    1.2.1 Il primo registro di carico-scarico  deve  specificatamente
essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti
con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza  degli
animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi  ultimi
in funzione della mortalita'. A tal fine: 
nella  sezione  carico  deve  essere  annotato  con  cadenza   almeno
settimanale: 
    1) il giorno di arrivo; 
    2) le quantita' e relative razze (linee genetiche); 
    3)  estremi  del  documento  di  acquisto  e  del  documento   di
trasporto; 
nella  sezione  scarico  deve  essere  annotato  con  cadenza  almeno
settimanale: 
    1) le perdite per mortalita'; 
    2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto; 
    3) il giorno di consegna e le quantita' consegnate. 
    1.2.2 Il secondo registro di carico-scarico deve essere  riferito
ai mangimi ed ha  la  finalita'  di  fornire  le  informazioni  sulla
provenienza  del  prodotto,   la   corrispondenza   delle   quantita'
utilizzate con quelle indicate nelle «linee guida della case madre» e
la giacenza. A tal fine: 
nella  sezione  carico  deve  essere  annotato  con  cadenza   almeno
settimanale: 
    1) il giorno di arrivo; 
    2) la quantita'; 
    3) la tipologia di alimento (cartellino); 
    4) i riferimenti ai documenti di acquisto  (fatture  di  vendita,
documenti di trasporto, ecc.). 
    Per  ogni  lotto  di  prodotto  acquistato,   l'allevatore   deve
conservare il cartellino e/o la «campionatura» dei mangimi per  tutta
la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e  deve  tenere
il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in
modo da consentirne agevolmente l'identificazione. 
    Nella sezione scarico deve essere  annotato  con  cadenza  almeno
settimanale: 
      1) quantita' utilizzata; 
      2) eventuale giacenza. 
    1.3 Il produttore deve rispettare le  disposizioni  del  capo  2,
sezione  4  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  ottemperando   alle
registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari. 
    1.4 Al fine di consentire il  controllo  dell'applicazione  delle
disposizioni del capo 2, sezioni  3  e  4  del  regolamento  (CE)  n.
889/2008 e  nel  presente  decreto,  il  produttore  di  pollastrelle
dovra': 
      garantire  la  rintracciabilita'  dei  lotti  di   pollastrelle
vendute  ad  imprese  produttrici  di  uova  biologiche,   attraverso
informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa  alla
transazione commerciale; 
      conservare  tutta  la  documentazione  prevista  dal   presente
decreto per  almeno  2  anni  e  renderla  disponibile  al  personale
incaricato di effettuare i controlli. 
2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche. 
    Il  produttore  di  uova  biologiche   che   intende   acquistare
pollastrelle allevate con metodi non  biologici  nel  rispetto  delle
pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3  e  4  del  regolamento
(CE) n. 889/2008, deve presentare istanza  alle  regioni  e  province
autonome. 
    Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di  deroga,  di
cui  si  allega  il  fac-simile  B,  almeno  sessanta  giorni   prima
dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova
biologiche alle regioni ed  alle  Province  autonome  competenti  per
territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico. 
    La  comunicazione  deve  riportare  la  necessita'  di  ricorrere
all'acquisto di pollastrelle provenienti da unita' di produzione  non
biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 stante: 
      la non disponibilita' sul mercato di pollastrelle allevate  con
il metodo biologico; 
      l'insufficiente  disponibilita'  sul  mercato  di  pollastrelle
allevate con il metodo  biologico,  allegando,  in  questo  caso,  le
richieste di approvvigionamento non soddisfatte. 
    Il  produttore  di  uova  biologiche  deve  essere  in  grado  di
dimostrare   all'Organismo   di   controllo,   anche   mediante    la
documentazione commerciale, la conformita' degli  animali  introdotti
in azienda. 
    E' il caso  di  richiamare  all'attenzione  degli  allevatori  di
galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'art. 38 del regolamento
(CE) n.  889/2008,  per  le  pollastrelle  allevate  con  metodi  non
biologici nel rispetto delle  pertinenti  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3  e  4  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  e  introdotte
nell'allevamento per la produzione di uova biologiche,  e'  richiesto
il periodo di conversione di 6 settimane. 
3) Adempimenti degli Organismi di controllo 
    L'Organismo di controllo in sede di verifica, relativamente  agli
accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi  non
biologici nel rispetto delle  pertinenti  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  ed  avviate  alla
produzione  di  uova  da  agricoltura  biologica,  deve  rilevare  la
comunicazione  di  deroga  da  parte  del  produttore   all'autorita'
competente e deve verificare la  conformita'  dell'approvvigionamento
attraverso  gli  elementi  riportati  nei  documenti  di  transazione
commerciale (fatture e documenti di trasporto). 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico