Art. 5 
 
            Attivita' complementare e sistema informativo 
 
  1. ENEA pone in essere le attivita' necessarie e  propedeutiche  ad
assicurare l'efficacia dei controlli di cui al presente  decreto.  In
particolare, ENEA cura la realizzazione di un  portale  web  dedicato
che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei  controlli,  la
selezione dei casi da sottoporre a verifica nonche'  il  monitoraggio
dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e  valutazioni
utili agli eventuali adeguamenti normativi. 
  2. Alla realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  si
provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate  dall'art.
14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del  2013  e  comunque
previa approvazione da parte del MISE-DG MEREEN del programma di  cui
all'art. 2, comma 1.