Art. 5 
 
         Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 
 
  1. Per ogni area geografica di  cui  alla  Tabella  1,  secondo  il
calendario di cui all'art. 3, conformemente alle modalita'  operative
e alle tempistiche specifiche fornite dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, sono attivate le frequenze pianificate  dal  PNAF  2018  e
assegnate dal Ministero dello sviluppo economico: 
  a) ad operatori di rete, ai fini  della  messa  a  disposizione  di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale; 
  b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e  multimediale,  relativamente  alle  frequenze  del  multiplex  del
servizio pubblico contenente l'informazione  regionale.  Nel  periodo
transitorio  2020-2021  e  comunque  entro  il  30  giugno  2022,  il
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale puo' utilizzare fino al 40  per  cento  della  capacita'
trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi
di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2017, n.  205,  nel  multiplex  del  concessionario
medesimo contenente l'informazione a livello  regionale.  Al  termine
del precitato periodo  transitorio  il  concessionario  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale  riserva  il  20  per
cento della capacita' trasmissiva alla trasmissione dei programmi  di
servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. 
  2. Secondo il calendario di  cui  all'art.  3,  conformemente  alle
modalita'  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal
Ministero dello sviluppo economico, sono assegnate, esclusivamente in
via  transitoria,  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   agli
operatori nazionali titolari di diritto d'uso dei canali 50,  52  per
ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e agli operatori
nazionali titolari di diritto d'uso  delle  frequenze  e  nelle  aree
territoriali  di  cui  alla  Tabella  4,  nell'ambito  di  ogni  area
geografica  di  cui  alla  Tabella  1,  in  sostituzione  di   quelle
rilasciate ai sensi dell'art. 4, frequenze disponibili. Il  Ministero
dello sviluppo economico procede all'assegnazione in via  transitoria
delle suddette frequenze, tenendo conto della necessita' di ridurre i
disagi per gli  utenti  ed  assicurare  la  continuita'  d'impresa  e
l'economicita' della trasformazione e della realizzazione delle reti. 
  3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non
assegnate  ad  alcun  operatore  o   le   frequenze   da   rilasciare
contestualmente da parte degli operatori di rete di cui  all'art.  4,
comma 1, lettera a) e lettera b) del  presente  decreto,  nonche'  le
frequenze pianificate nel PNAF 2018  e  assegnate,  a  seguito  della
conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti  d'uso  delle
frequenze ad operatori di rete nazionali di  cui  all'art.  1,  comma
1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al medesimo  operatore  di
rete nazionale destinatario dell'assegnazione  transitoria  o  ad  un
nuovo  soggetto  ad  esso  riconducibile  nell'ambito  delle   citate
procedure di' cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  4. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo  la
sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella
5,  conformemente  alle  modalita'  operative  e   alle   tempistiche
specifiche fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono
attivate le frequenze, pianificate dal  PNAF  2018  e  assegnate  dal
Ministero dello sviluppo economico ad operatori di rete nazionali, ai
sensi dell'art. 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  5. Al fine di  consentire  nel  periodo  transitorio  un  uso  piu'
efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior
numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la
migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard
di trasmissione avanzati, in coincidenza con l'avvio delle  attivita'
del periodo transitorio stesso nell'Area 1 di cui alla Tabella 1,  e'
disposta  sull'intero  territorio  nazionale  la  dismissione   della
codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2018 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018 
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