Art. 5 Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni tramite gare pubbliche. Le gare di cui al precedente comma 1 ed i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE)1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.