Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16,  paragrafi  9  e  10  del  Regolamento  (CE)
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad  un  unico
vettore, per un periodo di quattro anni tramite gare pubbliche. 
  Le gare di cui al precedente comma 1 ed i  relativi  bandi  saranno
conformi al  disposto  dell'art.  17  del  Regolamento  (CE)1008/2008
nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato
concessi sotto forma di  compensazione  degli  obblighi  di  servizio
pubblico  alle  imprese  incaricate   della   gestione   di   servizi
d'interesse economico generale. 
  Le informative relative agli inviti a  partecipare  alle  gare,  ai
sensi dell'art. 17,  paragrafo  4  del  Regolamento  (CE)  1008/2008,
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.