Art. 5 
 
Proroga di termini (( in materia di lavoro e di politiche sociali )) 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la  data  a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un  periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita'  di  presentazione  della
DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile  accedere  alla  modalita'  precompilata  di
presentazione della DSU, nonche' la data a  partire  dalla  quale  e'
avviata una sperimentazione in materia,»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU  ha  validita'  dal
momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In  ciascun
anno, a decorrere  dal  2019,  all'avvio  del  periodo  di  validita'
fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in
DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.». 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018 »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 novembre 2018 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  10  (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione
          applicativa. 
              2. (Omissis). 
              3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla base di quanto previsto nel provvedimento di  cui  al
          comma 2, e' stabilita la data  a  partire  dalla  quale  e'
          possibile   accedere   alla   modalita'   precompilata   di
          presentazione della DSU, nonche' la data  a  partire  dalla
          quale e' avviata una sperimentazione in materia,  anche  ai
          soli fini del rilascio  dell'ISEE  corrente  ai  sensi  del
          comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le
          componenti della DSU che restano interamente autodichiarate
          e   non   precompilate,    suscettibili    di    successivo
          aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione  dei  sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validita'
          dal momento  della  presentazione  fino  al  successivo  31
          agosto. In ciascun anno, a decorrere  dal  2019,  all'avvio
          del periodo di validita' fissato al 1°  settembre,  i  dati
          sui redditi e i patrimoni presenti in DSU  sono  aggiornati
          prendendo a riferimento l'anno precedente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  155,
          quinto periodo,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020.)
          come modificato dalla presente legge: 
              «155. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  della
          salute, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  e'  istituita  una
          Commissione tecnica incaricata di  studiare  la  gravosita'
          delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e
          alle  condizioni  soggettive   dei   lavoratori   e   delle
          lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale  o
          diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di
          acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
          supporto  della  valutazione  delle  politiche  statali  in
          materia previdenziale e assistenziale.  La  Commissione  e'
          presieduta  dal  presidente  dell'Istituto   nazionale   di
          statistica (ISTAT) ed e'  composta  da  rappresentanti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  della
          salute, del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   dell'ISTAT,
          dell'INPS,  dell'INAIL,  del  Consiglio   superiore   degli
          attuari,  nonche'  da  esperti   in   materie   economiche,
          statistiche e  attuariali  designati  dalle  organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori, secondo le  modalita'  previste
          dal decreto di  cui  al  primo  periodo.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate   le   modalita'   di
          funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
          richiesta  di  contributi  e  proposte  a  esperti   e   ad
          accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee  e
          internazionali competenti nelle materie oggetto di  studio.
          La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre  2018
          ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
          Camere  una  relazione  sugli  esiti   dei   lavori   della
          Commissione. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta  alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          altro emolumento comunque denominato.».