Art. 5 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando e' adottato dal direttore  generale  per  il  personale
scolastico e disciplina: 
  a) i  requisiti  generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 6; 
  b) il termine, il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7; 
  c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8; 
  d) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura
concorsuale; 
  e) i documenti richiesti per l'assunzione; 
  f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.