Art. 5 1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2018 Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3236