Art. 5 Ubicazione 1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a 3 m³ per m²; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza. 4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e' rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. 5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al presente articolo che consentivano l'esercizio dell'attivita', vengono meno i requisiti e i presupposti per l'esercizio dell'attivita' ai fini antincendio.