Art. 5 
 
             Definizione agevolata dei carichi affidati 
      all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie 
                         dell'Unione europea 
 
  1.  I  debiti  relativi  ai  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
possono essere estinti  con  le  modalita',  alle  condizioni  e  nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
  a)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta  alle  somme  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): 
  1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al  31  luglio  2019,  gli
interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3  e  4
dello stesso articolo 114; 
  2) dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per  cento
annuo; 
  b) entro il 31 maggio 2019 l'agente  della  riscossione  trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi  nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di  mora  di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; 
  c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione  comunica  ai
debitori  che   hanno   presentato   la   dichiarazione   l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di
ciascuna di esse; 
  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute  a
titolo di definizione scade il 30 settembre  2019;  la  seconda  rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno successivo; 
  e)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione; 
  f) l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  al  fine  di  poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti  alle  somme  di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del ((  regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014 del  Consiglio,  del  26  maggio  2014  )),
specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta
giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori
che hanno aderito alla  definizione  hanno  effettuato  il  pagamento
delle rate previste e, in  caso  positivo,  a  fornire  l'elenco  dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  del  paragrafo  1  dell'articolo   2   della
          decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno
          2007 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4. 
              Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2  della  citata
          decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
          2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              Il testo dell'articolo  114  del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          ottobre  2013  e'  riportato  nei   riferimenti   normativi
          all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del  26
          maggio 2014 concernente le  modalita'  e  la  procedura  di
          messa a disposizione delle risorse proprie  tradizionali  e
          delle risorse proprie basate sull'IVA e  sull'RNL,  nonche'
          le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria: 
              "Articolo 13 
              Importi irrecuperabili 
              1.Gli Stati membri sono  tenuti  a  prendere  tutte  le
          misure necessarie affinche' gli importi  corrispondenti  ai
          diritti accertati  in  conformita'  dell'articolo  2  siano
          messi a  disposizione  della  Commissione  alle  condizioni
          previste dal presente regolamento. 
              2. Gli Stati membri  sono  dispensati  dall'obbligo  di
          mettere  a  disposizione  della  Commissione  gli   importi
          corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2
          che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi: 
              a) per cause di forza maggiore; 
              b) per altri motivi che non sono loro imputabili. 
              Gli  importi  di  diritti  accertati  sono   dichiarati
          irrecuperabili con decisione dell'autorita'  amministrativa
          competente che constata l'impossibilita' del recupero. 
              Gli  importi  di  diritti  accertati  sono  considerati
          irrecuperabili al piu' tardi dopo un periodo di cinque anni
          dalla data alla quale l'importo e' stato accertato a  norma
          dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o
          giudiziario,  dalla  pronuncia  dalla  notifica   o   dalla
          pubblicazione  della  decisione  definitiva.  In  caso   di
          pagamento scaglionato, il periodo massimo  di  cinque  anni
          inizia  a  decorrere  dalla  data   dell'ultimo   pagamento
          effettivo nella misura in cui  quest'ultimo  non  saldi  il
          debito. 
              Gli importi  dichiarati  o  considerati  irrecuperabili
          sono ritirati definitivamente dalla  contabilita'  separata
          di cui all'articolo 6, paragrafo  3,  secondo  comma.  Sono
          segnalati nell'allegato dell'estratto  trimestrale  di  cui
          all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se  del  caso,
          nelle descrizioni trimestrali di  cui  all'articolo  5  del
          regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 
              3.Nei tre mesi che seguono la decisione  amministrativa
          di cui al paragrafo 2 del presente articolo  o  secondo  la
          scadenza di cui allo stesso  paragrafo,  gli  Stati  membri
          trasmettono alla Commissione una  comunicazione  contenente
          gli  elementi  d'informazione   che   riguardano   i   casi
          d'applicazione  del  paragrafo  2  del  presente  articolo,
          sempre che l'importo dei diritti accertati in causa  superi
          50 000 EUR. 
              Tale comunicazione contiene tutte le informazioni  atte
          a permettere un esame approfondito dei motivi,  di  cui  al
          paragrafo 2, lettere a) e b), del  presente  articolo,  che
          hanno impedito allo Stato membro interessato di  mettere  a
          disposizione gli importi in causa e le misure  adottate  da
          quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei  casi
          in questione. 
              Tale  comunicazione  e'  effettuata   su   un   modello
          stabilito dalla Commissione.  A  tal  fine  la  Commissione
          adotta atti  di  esecuzione  conformemente  alla  procedura
          consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 
              4.La Commissione comunica entro sei mesi,  a  decorrere
          dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo  3,
          le sue osservazioni allo Stato membro  interessato.  Quando
          la Commissione  ritiene  necessario  chiedere  informazioni
          complementari, il termine di sei mesi  inizia  a  decorrere
          dalla   ricezione    delle    informazioni    complementari
          richieste."