Art. 5 Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Identita' digitale e Domicilio digitale»; b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale.»; c) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»; d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater. 1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis. 1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.»; e) il comma 2 e' abrogato; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»; g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»; h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle seguenti «ed e' disponibile»; i) al comma 4-quinquies: 1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale). - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis), chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater. 1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalita' stabilite con le Linee guida . Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis. 1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida . 2. (abrogato). 3. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4-bis In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 . 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto ed e' disponibile presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 4-quater Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».