Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore  il  13  gennaio
2018. 
  2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2,  commi
36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del
Titolo IV-bis del decreto legislativo 27  gennaio  2010  n.  11  come
introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto  legislativo
si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio  2018,
salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima  di
questa data continuano ad applicarsi le norme  del  titolo  VIII  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche'  l'articolo  32
del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135  vigenti  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta  elettronica
autorizzati  a  operare  alla  data  del  13  gennaio  2018   possono
continuare   a   esercitare   le   attivita'   cui    si    riferisce
l'autorizzazione fino al 13 luglio  2018.  Gli  istituti  di  cui  al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse  attivita'
dopo il 13 luglio  2018  a  condizione  che  rispettino  i  requisiti
previsti ai sensi  degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  trasmettano  la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso  di  mancato  rispetto  dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia,  entro  il
13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o
richiede l'adozione di misure correttive necessarie  a  garantire  il
rispetto dei requisiti stessi. 
  4.  Gli  istituti  di   cui   agli   articoli   114-quinquies.4   e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385
autorizzati  a  operare  alla  data  del  13  gennaio  2018   possono
continuare   a   esercitare   le   attivita'   cui    si    riferisce
l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019.  Gli  istituti  di  cui  al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse  attivita'
dopo il 13 gennaio 2019  a  condizione  che  rispettino  i  requisiti
previsti ai sensi  degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  che  trasmettano  la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di  mancato  rispetto  dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia,  entro  il
13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca  dell'autorizzazione
o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire  il
rispetto dei requisiti stessi. 
  5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del
presente decreto prestano il servizio previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,
possono svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
senza necessita' di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13
gennaio 2020, trasmettono la documentazione  attestante  il  rispetto
dei requisiti relativi al capitale iniziale e al  calcolo  dei  fondi
propri alla Banca d'Italia. 
  6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2  e
3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore delle norme tecniche di regolamentazione di  cui  all'articolo
98 della direttiva (UE) n.  2015/2366.  A  decorrere  dalla  medesima
data, in deroga  al  comma  2,  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 2, comma 36,  lettera  a),  del  presente  decreto  per
l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter,  5-quater
e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
  7. Le disposizioni di cui al comma  4  dell'articolo  34-bis  e  al
comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente  decreto  legislativo,
si applicano dal 1° aprile 2018. 
  8.  Fino  alla  data  di  applicazione  delle  norme  tecniche   di
regolamentazione di cui  all'articolo  98  della  direttiva  (UE)  n.
2015/2366, con riferimento alle materie disciplinate  dalle  medesime
norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare  applicazione
le disposizioni emanate dalla  Banca  d'Italia,  ai  sensi  di  norme
abrogate o sostituite per effetto  del  presente  decreto  in  quanto
compatibili con le disposizioni dello stesso.  Durante  tale  periodo
transitorio la Banca d'Italia puo' tuttavia modificare e abrogare  le
disposizioni di cui al primo periodo da essa stessa emanate anche  al
fine di assicurare la compatibilita' delle stesse con le disposizioni
del presente decreto. 
  9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, ogni prestatore di servizi di  pagamento
comunica ai  propri  clienti,  in  forma  scritta  o  mediante  altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, entro il  12
marzo 2018 le proposte di  modifica  del  contratto  rese  necessarie
dalla entrata in vigore delle norme stabilite dal  presente  decreto.
Il cliente ha diritto di recedere senza  spese  dal  contratto  entro
sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione  e  in  sede  di
liquidazione del rapporto si applicano le condizioni  praticate  alla
data del 12 gennaio 2018.  Ove  il  cliente  non  receda  entro  tale
termine di sessanta giorni la modifica si intende approvata 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   144   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il  titolo  VIII  del  citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, cosi' e' rubricato: 
              "Titolo VIII - SANZIONI". 
              - Per il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo
          27 gennaio 2010 n. 11, si veda nelle note all'art. 2. 
              Il testo degli articoli 3, 4 e  5  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 135, cosi' recita: 
              "Art. 3. Sanzioni ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          260/2012 
              1.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'inosservanza degli  obblighi  previsti  dall'articolo  3,
          dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo
          6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo  8  del  regolamento
          (UE) n. 260/2012, si applica, nei  confronti  dei  PSP,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000
          euro. 
              2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'inosservanza degli  obblighi  previsti  dall'articolo  4,
          paragrafi 2 e 3,  del  regolamento  (UE)  n.  260/2012,  si
          applica, nei confronti del gestore  o,  in  assenza  di  un
          gestore, dei partecipanti a  un  sistema  di  pagamento  al
          dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria  da  50.000
          euro a 150.000 euro. 
              3. In caso di reiterazione delle violazioni di  cui  ai
          commi  1  e  2,   ferma   l'applicazione   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria,   puo'   essere   disposta   la
          sospensione dell'attivita' di  prestazione  di  servizi  di
          pagamento per un  periodo  da  uno  a  sei  mesi  ai  sensi
          dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              4.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   alla
          violazione di cui all'articolo 9 del  regolamento  (UE)  n.
          260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di  cui  al
          medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto  legislativo
          6 settembre 2005, n. 206." 
              "Art. 4. Sanzioni ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          924/2009 
              1.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'inosservanza degli obblighi a carico  dei  PSP,  previsti
          dall'articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.  924/2009,  si
          applica, nei confronti dei PSP, la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 
              2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'inosservanza degli  obblighi  previsti  dall'articolo  4,
          paragrafi 1 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  924/2009,  si
          applica, nei confronti dei PSP, la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
              3.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7  del
          regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei
          PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a
          150.000 euro. 
              4. In caso di reiterazione delle violazioni di  cui  ai
          commi  1,  2  e  3,  ferma  l'applicazione  della  sanzione
          amministrativa  pecuniaria,   puo'   essere   disposta   la
          sospensione dell'attivita' di  prestazione  di  servizi  di
          pagamento per un  periodo  da  uno  a  sei  mesi  ai  sensi
          dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385." 
              "Art. 5. Autorita' competente per  l'irrogazione  delle
          sanzioni 
              1. La Banca d'Italia e' autorita' competente  ai  sensi
          dell'articolo  9  del  regolamento  (CE)  n.   924/2009   e
          dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche  ai
          fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si
          applica l'articolo 145 del  decreto  legislativo  1°(gradi)
          settembre  1993,  n.  385.  Resta   salva   la   competenza
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per
          le sanzioni di cui all'articolo 3, comma  4,  del  presente
          decreto. 
              2. Nella determinazione dell'ammontare  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  l'Autorita'   competente   per
          l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare,  le
          seguenti circostanze: 
              a) gravita' e durata della violazione; 
              b)  capacita'  finanziaria   del   responsabile   della
          violazione; 
              c) entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
              d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione,
          nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
              e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo
          soggetto; 
              f)    potenziali    conseguenze    sistemiche     della
          violazione.". 
              -  Per  il  testo  degli   articoli   114-quinquies   e
          114-novies del  citato  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il   testo    degli    articoli    114-quinquies.4    e
          114-sexiesdecies  del   citato   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              "Art. 114-quinquies.4 - Deroghe 
              1. La Banca d'Italia  puo'  esentare  gli  istituti  di
          moneta  elettronica   dall'applicazione   di   disposizioni
          previste   dal   presente    titolo,    quando    ricorrono
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a)  le  attivita'  complessive  generano   una   moneta
          elettronica media in circolazione non superiore  al  limite
          stabilito dalla Banca d'Italia in base al  piano  aziendale
          dell'istituto di moneta elettronica; tale  limite  in  ogni
          caso non supera i 5 milioni di euro; 
              b) coloro che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo nell'istituto di  moneta  elettronica
          non hanno subito  condanne  per  riciclaggio  di  denaro  o
          finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'   prevedere   limiti   di
          avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica  emessi
          dagli istituti di cui al comma 1. 
              3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
          del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
          riconoscimento. 
              4. La Banca d'Italia  stabilisce  le  procedure  che  i
          soggetti di cui al comma  1  seguono  per  comunicare  ogni
          variazione delle condizioni di cui al comma  1  nonche'  le
          modalita' con le quali devono essere  comunicati  i  volumi
          operativi di cui al comma 1, lettera a). 
              5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
          del comma 1 possono prestare servizi di pagamento  soltanto
          ove  ricorrano   le   condizioni   previste   dall'articolo
          114-sexiesdecies." 
              "Art. 114-sexiesdecies. Deroghe 
              1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti  iscritti
          nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione  di
          alcune delle disposizioni  previste  dal  presente  titolo,
          quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) la media mensile, calcolata  sui  precedenti  dodici
          mesi,  dell'importo   complessivo   delle   operazioni   di
          pagamento  eseguite  dal  soggetto  interessato,   compreso
          qualsiasi agente di cui e' responsabile,  non  superi  i  3
          milioni di euro; la Banca d'Italia valuta  tale  condizione
          in  base  al  piano   aziendale   prodotto   dal   soggetto
          interessato; 
              b) nessuna delle  persone  fisiche  responsabili  della
          gestione o  del  funzionamento  dell'impresa  abbia  subito
          condanne per riciclaggio  di  denaro  o  finanziamento  del
          terrorismo o altri reati finanziari. 
              2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi  di
          pagamento di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),
          possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1. 
              3. Ai soggetti esentati ai sensi del  comma  1  non  si
          applica l'articolo 114-decies. 
              4. La Banca d'Italia  stabilisce  le  procedure  che  i
          soggetti di cui al comma 1 devono  seguire  per  comunicare
          ogni variazione delle condizioni di cui al  commi  1,  2  e
          3.". 
              - Per il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          27 gennaio  2010,  n.  11,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Per il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva  (UE)  n.
          2015/2366, si veda nelle note alle premesse.