Art. 5 
 
Attribuzioni del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  (Articolo
  1-bis,  comma  2, legge   225/1992;   Articolo   5,   commi   1   e
  2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per  il  conseguimento
delle finalita' del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza
in materia di protezione civile, che puo' esercitare, salvo  che  sia
diversamente stabilito con la deliberazione di cui  all'articolo  24,
per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  e
determina le politiche di protezione civile per la  promozione  e  il
coordinamento delle  attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato,
centrali e periferiche, delle regioni,  delle  citta'  metropolitane,
delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici   nazionali   e
territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica  o
privata presente sul territorio nazionale. 
  2. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con  direttive  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per  lo
svolgimento, in  forma  coordinata,  delle  attivita'  di  protezione
civile di cui all'articolo 2, al fine  di  assicurarne  l'unitarieta'
nel rispetto delle peculiarita' dei territori. 
  3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento  sulle  attivita'
di protezione civile nonche' sull'utilizzo del Fondo nazionale per la
protezione civile, del Fondo regionale di  protezione  civile  e  del
Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.