Art. 5 Proposta di istituzione 1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6. 2. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6. 3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno puo' richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da considerarsi ostative all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.