Art. 5 
 
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
  programma triennale dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco
  annuale. Obblighi informativi e di pubblicita' 
 
  1. Il programma  di  cui  all'articolo  3  e'  redatto  ogni  anno,
scorrendo  l'annualita'   pregressa   e   aggiornando   i   programmi
precedentemente approvati. 
  2. I  lavori  per  i  quali  sia  stata  avviata  la  procedura  di
affidamento non sono riproposti nel programma successivo. 
  3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f),  riporta
l'elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale  e  non
riproposti nell'aggiornamento del programma  per  motivi  diversi  da
quelli di cui al comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  e'  rinunciato
all'attuazione. 
  4. Nel rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  1,
secondo periodo, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5  e
6 del presente  articolo,  sono  adottati  lo  schema  del  programma
triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori  pubblici
proposto dal referente responsabile del programma. 
  5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   committente.   Le
amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma
triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29
del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma. 
  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici  e  del  relativo  elenco
annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti  entro  novanta  giorni
dalla data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  o
documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna
amministrazione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  172  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione  della
medesima, le amministrazioni, secondo i  loro  ordinamenti,  possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio delle  procedure  relative  ad  un
lavoro previsto dalla seconda annualita' di  un  programma  triennale
approvato e dall'elenco annuale dello schema di  programma  triennale
adottato. 
  8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza  di  lavori,
ne danno comunicazione sul  profilo  del  committente  nella  sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33  e  sui  corrispondenti  siti  informatici  di  cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 
  9. I programmi triennali di lavori pubblici sono  modificabili  nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente,
da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 
    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  lavori   gia'   previsti
nell'elenco annuale; 
    b) l'aggiunta di  uno  o  piu'  lavori  in  conseguenza  di  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori  per   la   sopravvenuta
disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   bilancio   non
prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi
d'asta o di economie; 
    d) l'anticipazione della realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco
annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive; 
    e) la modifica del quadro economico dei lavori  gia'  contemplati
nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori
risorse. 
  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette  agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice. 
  11.  Un  lavoro  non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'   essere
realizzato quando sia  reso  necessario  da  eventi  imprevedibili  o
calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o  regolamentari.
Un lavoro non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'  essere  altresi'
realizzato sulla base  di  un  autonomo  piano  finanziario  che  non
utilizzi   risorse   gia'   previste   tra   i    mezzi    finanziari
dell'amministrazione  al  momento   della   formazione   dell'elenco,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. 
  12. Il CIPE,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  programmatico
generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni  centrali
che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi  triennali  dei
lavori pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  di  trasmettere  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e  il  coordinamento  della  politica  economica,  una
relazione  che  sintetizzi  la  distribuzione  territoriale   e   per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi  vigilati  riguardanti  il  triennio  di  riferimento  e  i
relativi contenuti finanziari. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 21, commi 1 e 7, del citato decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   adottano   il
          programma biennale degli acquisti di beni e  servizi  e  il
          programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
          aggiornamenti  annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel
          rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con  il
          bilancio e, per gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che
          disciplinano la programmazione economico-finanziaria  degli
          enti. 
              (Omissis). 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui  all'art.  213,  anche  tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'art. 29, comma 4. 
              (Omissis)." 
              -  Per  il  testo  dell'art.  29  del  citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 3. Definizioni 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
          dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
          pubblici non economici; gli organismi di diritto  pubblico;
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da detti soggetti; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'art. 172 del citato decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione 
              1. Al bilancio di previsione sono allegati i  documenti
          previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23
          giugno 2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i
          seguenti documenti: 
              a) l'elenco degli indirizzi internet  di  pubblicazione
          del rendiconto della  gestione,  del  bilancio  consolidato
          deliberati e relativi al  penultimo  esercizio  antecedente
          quello cui si riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei
          rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
          e dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione
          pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
          consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
          n. 118, e successive modificazioni, relativi  al  penultimo
          esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
          Tali documenti  contabili  sono  allegati  al  bilancio  di
          previsione qualora non integralmente  pubblicati  nei  siti
          internet indicati nell'elenco; 
              b) la deliberazione,  da  adottarsi  annualmente  prima
          dell'approvazione del  bilancio,  con  la  quale  i  comuni
          verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati  da
          destinarsi alla  residenza,  alle  attivita'  produttive  e
          terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
          ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
          essere ceduti in proprieta' od in  diritto  di  superficie;
          con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
          di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
              c) le deliberazioni con le quali sono determinati,  per
          l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
          le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti
          di reddito per i tributi locali e  per  i  servizi  locali,
          nonche', per i servizi a domanda individuale,  i  tassi  di
          copertura in percentuale del costo di gestione dei  servizi
          stessi; 
              d) la tabella relativa ai parametri di riscontro  della
          situazione di  deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
              e) il  prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di
          previsione  e  obiettivo   programmatico   del   patto   di
          stabilita' interno.". 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.