Art. 5 Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo 1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'allegato 3. 2. Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti nonche' il periodo di validita' ed e' compilato secondo quanto previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008. 3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarita', nonche' inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole. 4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformita' del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformita' dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore. 5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o piu' attivita' ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorita' competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato. 6. Le irregolarita' sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. 7. L'accertamento di una o piu' irregolarita' comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita' sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attivita' irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. 8. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entita', prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore. 9. L'accertamento di una o piu' inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, e' applicata la soppressione delle indicazioni biologiche. 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative da parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarita' e inosservanze ed alle conseguenti misure. 12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. 13. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,» sono inserite le seguenti: «in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato nelle note alle premesse: «Art. 68 (Documento giustificativo). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorita' e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento. In caso di certificazione elettronica di cui all'art. 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora l'autenticita' del documento stesso sia altrimenti provata con modalita' elettroniche a prova di manomissione. 2. Su richiesta dell'operatore soggetto al controllo delle autorita' e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorita' e organismi di controllo, le autorita' e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XII bis. La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all'allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII ter.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per i riferimenti della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). - 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili;».