Art. 5 Pubblicita' 1. Alla pubblicita' dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applica l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2. La pubblicita' riporta il numero di registrazione del prodotto, rilasciato dal Ministero della salute, e richiama l'attenzione sulle avvertenze specifiche e, se figurano nell'etichetta, sulle indicazioni e sui simboli di pericolo. 3. Le affermazioni contenute nella pubblicita' sono tecnicamente giustificabili sulla base delle condizioni di autorizzazione del prodotto ed in linea con l'etichetta pubblicata sul sito web del Ministero della salute.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al predetto regolamento (CE) n. 1107/2009, si veda nelle note alle premesse.