Art. 5 
 
                       La consegna dei lavori 
 
  1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del  RUP,  provvede
alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali,  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data  di  registrazione  alla  Corte  dei
conti  del  decreto  di  approvazione  del  contratto,  e  non  oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando
la registrazione della Corte dei conti non e'  richiesta  per  legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque  giorni
decorre dalla data di stipula del contratto. 
  2. Il direttore  dei  lavori  comunica  con  un  congruo  preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui  deve  presentarsi,  munito
del personale idoneo, nonche'  delle  attrezzature  e  dei  materiali
necessari per eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento  dei  lavori
secondo i piani, profili  e  disegni  di  progetto.  All'esito  delle
operazioni  di  consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data  decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il  direttore  dei
lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle  parti  al
RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri  per  le  spese  relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante. 
  3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato  motivo,
nel giorno fissato dal direttore  dei  lavori  per  la  consegna,  la
stazione appaltante ha  facolta'  di  risolvere  il  contratto  e  di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare  una  nuova  data  per  la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione. 
  4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla
stazione  appaltante,  l'esecutore  puo'  chiedere  di  recedere  dal
contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso
l'esecutore  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese   contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove  l'istanza  dell'esecutore  non
sia accolta e si proceda tardivamente alla  consegna,  lo  stesso  ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita' di calcolo sono stabilite al comma 14. 
  5. La stazione appaltante indica  nel  capitolato  di  appalto  gli
eventuali casi  in  cui  e'  facolta'  della  stessa  non  accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore. 
  6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo'
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di
informare l'Autorita'. 
  8. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo  stato  dei  luoghi.  Il
processo verbale di consegna deve essere redatto  in  contraddittorio
con l'esecutore e deve contenere: 
    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e  le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi; 
    b) l'indicazione delle aree, dei locali, e  delle  condizioni  di
disponibilita'  dei  mezzi  d'opera  per  l'esecuzione   dei   lavori
dell'esecutore, nonche' l'ubicazione e  la  capacita'  delle  cave  e
delle discariche concesse o comunque  a  disposizione  dell'esecutore
stesso; 
    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi  i  lavori
e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale  e'
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 
  9. Il direttore dei lavori  provvede  alla  consegna  parziale  dei
lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in
relazione alla natura dei lavori  da  eseguire  ovvero  nei  casi  di
temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso  di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita'  delle
aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena  di
decadenza dalla possibilita' di iscrivere  riserve  per  ritardi,  un
programma di esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la  realizzazione
prioritaria  delle  lavorazioni   sulle   aree   e   sugli   immobili
disponibili. Realizzati i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora
permangano le cause di  indisponibilita'  si  applica  la  disciplina
relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna  parziale,
la  data  di  consegna  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e'  quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto  dal  direttore  dei
lavori.  Quando  il  direttore  dei  lavori  provvede  alla  consegna
d'urgenza, il verbale di consegna indica,  altresi',  le  lavorazioni
che l'esecutore  deve  immediatamente  eseguire,  comprese  le  opere
provvisionali. 
  10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le  condizioni
locali e il progetto esecutivo, non si procede  alla  consegna  e  il
direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e  l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 
  11.    Fermi    restando    i    profili     di     responsabilita'
amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante  del
direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per  causa
imputabile al medesimo, tale ritardo  e'  valutabile  dalla  stazione
appaltante ai fini della performance,  ove  si  tratti  di  personale
interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a  soggetto
esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a
carico dello stesso per la ritardata consegna. 
  12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore
dal contratto per ritardo nella consegna dei  lavori  attribuibile  a
causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto  al
rimborso  delle  spese  contrattuali   effettivamente   sostenute   e
documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato  d'appalto
e, comunque, in  misura  non  superiore  alle  seguenti  percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto: 
    a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 
    b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
    c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 
  13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore
ha  altresi'  diritto   al   rimborso   delle   spese,   nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato  del  ribasso  offerto,
dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e  approvati  dalla
stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del  progetto  e'
acquisita in capo alla stazione appaltante. 
  14.  Nei  casi  previsti  dai  commi  12  e   13,   ove   l'istanza
dell'esecutore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla
consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti
dal  ritardo,  pari  all'interesse  legale   calcolato   sull'importo
corrispondente  alla  produzione  media  giornaliera   prevista   dal
cronoprogramma nel  periodo  di  ritardo,  calcolato  dal  giorno  di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai  commi  12  e
13, nessun altro  compenso  o  indennizzo  spetta  all'esecutore.  La
richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e
13, debitamente quantificata, e' inoltrata a pena di decadenza  entro
sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  della  comunicazione  di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del primo periodo e' formulata  a  pena  di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di  consegna  dei
lavori e da confermare, debitamente  quantificata,  nel  registro  di
contabilita'. 
  15.  Nel  caso  di  subentro  di   un   esecutore   ad   un   altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori  per  accertare
la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di  quant'altro  il
nuovo esecutore deve assumere  dal  precedente,  e  per  indicare  le
indennita'  da   corrispondersi.   Qualora   l'esecutore   sostituito
nell'esecuzione  dell'appalto  non  intervenga  alle  operazioni   di
consegna,  oppure  rifiuti  di  firmare  i  processi   verbali,   gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni  ed  i  relativi
processi  verbali  sono  dai  medesimi  firmati  assieme   al   nuovo
esecutore. Trascorso  inutilmente  e  senza  giustificato  motivo  il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori
al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta'  di  risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 1382 del Codice civile, si
          vedano le note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  107  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i  casi  in  cui
          ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via
          temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola
          d'arte, e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della
          stipulazione del contratto, il direttore  dei  lavori  puo'
          disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,
          compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore  o
          di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
          con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato
          l'interruzione  dei  lavori,   nonche'   dello   stato   di
          avanzamento dei  lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione
          rimane interrotta e delle cautele adottate  affinche'  alla
          ripresa le stesse possano  essere  continuate  ed  ultimate
          senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
          e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento  della
          sospensione. Il verbale e' inoltrato  al  responsabile  del
          procedimento entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua
          redazione. 
              2. La sospensione puo', altresi', essere  disposta  dal
          RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse,  tra
          cui   l'interruzione   di   finanziamenti   per    esigenze
          sopravvenute  di  finanza  pubblica,  disposta   con   atto
          motivato  delle  amministrazioni  competenti.  Qualora   la
          sospensione, o le sospensioni, durino  per  un  periodo  di
          tempo superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva
          prevista per l'esecuzione dei  lavori  stessi,  o  comunque
          quando superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  puo'
          chiedere la risoluzione del contratto senza indennita';  se
          la stazione appaltante si oppone,  l'esecutore  ha  diritto
          alla   rifusione   dei   maggiori   oneri   derivanti   dal
          prolungamento della sospensione oltre i  termini  suddetti.
          Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi. 
              3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
          necessario. Cessate le  cause  della  sospensione,  il  RUP
          dispone  la  ripresa  dell'esecuzione  e  indica  il  nuovo
          termine contrattuale. 
              4.  Ove  successivamente  alla  consegna   dei   lavori
          insorgano, per cause imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
          circostanze  che  impediscano  parzialmente   il   regolare
          svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a  proseguire
          le parti di lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
          sospensione parziale dei  lavori  non  eseguibili,  dandone
          atto in apposito verbale. Le  contestazioni  dell'esecutore
          in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a  pena
          di decadenza nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei
          lavori,  salvo  che   per   le   sospensioni   inizialmente
          legittime, per le quali  e'  sufficiente  l'iscrizione  nel
          verbale di ripresa  dei  lavori;  qualora  l'esecutore  non
          intervenga  alla  firma  dei  verbali  o  si   rifiuti   di
          sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
          contabilita'. Quando la sospensione supera  il  quarto  del
          tempo  contrattuale   complessivo   il   responsabile   del
          procedimento da' avviso all'ANAC.  In  caso  di  mancata  o
          tardiva   comunicazione   l'ANAC   irroga   una    sanzione
          amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
          tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 
              5. L'esecutore che per cause a lui non  imputabili  non
          sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato  puo'
          richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto  alla
          scadenza del termine contrattuale.  In  ogni  caso  la  sua
          concessione   non   pregiudica    i    diritti    spettanti
          all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della  maggiore
          durata a fatto della stazione appaltante.  Sull'istanza  di
          proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
          direttore  dei  lavori,  entro  trenta   giorni   dal   suo
          ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
          stabilito dagli atti contrattuali,  decorrente  dalla  data
          del  verbale  di  consegna  ovvero,  in  caso  di  consegna
          parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
          dei lavori, appena avvenuta, e'  comunicata  dall'esecutore
          per iscritto al direttore  dei  lavori,  il  quale  procede
          subito alle necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.
          L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del  contratto
          ne' ad alcuna indennita' qualora i  lavori,  per  qualsiasi
          causa non imputabile alla stazione  appaltante,  non  siano
          ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque  sia  il
          maggior tempo impiegato. 
              6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
          disposte dalla stazione appaltante  per  cause  diverse  da
          quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo'  chiedere
          il risarcimento dei danni subiti, quantificato  sulla  base
          di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice  civile  e
          secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
          111, comma 1. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, ai contratti relativi  a  servizi  e
          forniture.».