Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
  1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui  all'articolo  1,
ogni Commissione locale, presso ciascuna universita', e' composta  da
un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti. 
  2. Il Presidente e' un professore ordinario o associato  del  corso
di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria. 
  3. Uno dei due membri  effettivi  e'  un  rappresentante  designato
dall'Ordine provinciale dei medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,
l'altro  e'  scelto  dalla  competente  autorita'  accademica  tra  i
professori o i ricercatori dell'universita'. 
  4. La Commissione e' costituita con decreto rettorale ed e'  valida
per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6. 
  5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai  componenti  della
Commissione  di  cui  al  comma  1  sono  coperti,  da  parte   delle
universita', mediante le tasse di iscrizione all'esame a  carico  dei
candidati.