Art. 5 Commissione giudicatrice 1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, ogni Commissione locale, presso ciascuna universita', e' composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti. 2. Il Presidente e' un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria. 3. Uno dei due membri effettivi e' un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro e' scelto dalla competente autorita' accademica tra i professori o i ricercatori dell'universita'. 4. La Commissione e' costituita con decreto rettorale ed e' valida per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6. 5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle universita', mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.