Art. 5 
 
                   Sistema di gestione ambientale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS)  e
alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI  EN  ISO
14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi  della  normativa
vigente. 
  2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1  deve  essere  prevista
apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: 
    a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3; 
    b) caratterizzazione del  granulato  di  conglomerato  bituminoso
secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); 
    c)  tracciabilita'  dei  rifiuti  in  ingresso  all'impianto  del
produttore; 
    d) le  destinazioni  del  granulato  di  conglomerato  bituminoso
prodotto; 
    e)  rispetto  della  normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; 
    g) formazione del personale. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale  e'
certificato da un  organismo  terzo  accreditato  ed  e'  soggetto  a
verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali  di  rinnovo
della certificazione. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  25  novembre  2009,   n.
          1221/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.