Art. 5 
 
          Non opponibilita' dei provvedimenti sanzionatori 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  programma  di
prosecuzione o ripresa dell'attivita'  di  cui  all'articolo  41  del
decreto legislativo n. 159 del  2011,  i  provvedimenti  sanzionatori
relativi  a  illeciti  amministrativi  in  materia  di  lavoro  e  di
legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689,  commessi  prima  del
provvedimento di sequestro  dell'azienda,  non  sono  opponibili  nei
confronti dell'amministratore giudiziario  e  dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  del  citato   decreto
          legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. 
              - Il testo del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia
          di previdenza sociale e di  lavoro,  a  norma  dell'art.  8
          della legge 14 febbraio 2003, n. 30)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              - Il  testo  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.