Art. 5 
 
         Tavolo tecnico del settore delle piante officinali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e' istituito il tavolo tecnico  del  settore  delle  piante
officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio  in  materia  di
piante officinali. I componenti del tavolo durano in carica tre anni. 
  2. Il  tavolo  tecnico  del  settore  delle  piante  officinali  e'
composto dai rappresentanti del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministero  della  salute,  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, delle regioni e Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei
produttori,  degli  importatori  e  dei   trasformatori   di   piante
officinali, dei collegi e degli  ordini  professionali,  dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la  ricerca
in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria   (CREA),   del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale  per
le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), dell'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),  nonche'  da  una
rappresentanza delle Universita' competenti, della Societa'  botanica
italiana, della Societa' di ortoflorofrutticoltura italiana  e  della
Societa'  italiana  di  fitochimica  e  delle  scienze  delle  piante
medicinali, alimentari e da profumo. 
  3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni
di presenza,  indennita',  emolumenti  ne'  rimborsi  spese  comunque
denominati. L'istituzione del tavolo  tecnico  non  deve  determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Nell'ambito del  tavolo  tecnico  e'  costituito  l'Osservatorio
economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di
analizzare  le  informazioni  derivanti  dal  monitoraggio  dei  dati
economici del settore delle piante officinali al fine  di  aggiornare
le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato. 
  5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato  permanente
sono scelti tra i componenti del tavolo tecnico ed  agli  stessi  non
spettano compensi, gettoni di presenza,  indennita',  emolumenti  ne'
rimborsi spese comunque denominati. 
  6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dagli
uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  attraverso  le  risorse  umane  assegnate  a  legislazione
vigente.