Art. 5 
 
  Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data
di conclusione  dell'iniziativa  agevolata.  In  caso  di  decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se  priva  di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto  previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due  a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1  e  fatti  salvi  i  vincoli
derivanti dalla normativa europea, le  imprese  italiane  ed  estere,
operanti nel territorio nazionale,  che  abbiano  beneficiato  di  un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore  di  unita'  produttiva  situata  al  di  fuori
dell'ambito territoriale del  predetto  sito,  in  ambito  nazionale,
dell'Unione europea e degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione  dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato. 
  3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2,  nonche'  per  la  restituzione  dei  benefici
fruiti in caso di accertamento  della  decadenza,  sono  definiti  da
ciascuna   amministrazione   con   propri   provvedimenti   volti   a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di  aiuto  di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, maggiorato di  un  tasso  di  interesse
pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  vigente  alla  data   di
erogazione  o  fruizione  dell'aiuto,  maggiorato  di  cinque   punti
percentuali. 
  4. Per  i  benefici  gia'  concessi  o  banditi,  nonche'  per  gli
investimenti agevolati  gia'  avviati,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  resta  ferma  l'applicazione
della disciplina vigente anteriormente alla medesima  data,  inclusa,
nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Si applica l'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  123.  Per  gli   aiuti   di   Stato   concessi   da
Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
del presente articolo  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato    per    essere    riassegnati,    nel    medesimo    importo,
all'amministrazione titolare della misura e vanno a  incrementare  le
disponibilita' della misura stessa. 
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento di attivita' economica o di  una  sua  parte  dal  sito
produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
beneficiaria dell'aiuto o di  altra  impresa  con  la  quale  vi  sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile.