Art. 5 
 
                Procedura di accesso all'agevolazione 
 
  1. Per accedere al credito di imposta i soggetti  interessati,  nel
periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano
un'apposita comunicazione telematica con le  modalita'  definite  con
provvedimento amministrativo del Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e'  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa,  dell'ente  non   commerciale   o   dal
lavoratore autonomo e contiene: 
  a)  gli  elementi  identificativi   dell'impresa,   dell'ente   non
commerciale  o  del  lavoratore  autonomo,  ivi  compreso  il  codice
fiscale; 
  b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari  effettuati
o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1; 
  c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo  dell'incremento
dell'investimento pubblicitario realizzato o  da  realizzare  con  il
raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei
due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1; 
  d) l'ammontare  del  credito  di  imposta  richiesto  distinto  per
ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1. 
  3. Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri forma un elenco  dei  soggetti  richiedenti  il  credito  di
imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale  provvisoria  di
riparto  in  caso  di  insufficienza  delle   risorse   e   l'importo
teoricamente fruibile  da  ciascun  soggetto  dopo  la  realizzazione
dell'investimento    incrementale.    L'ammontare     del     credito
effettivamente  fruibile   dopo   l'accertamento   in   ordine   agli
investimenti   effettuati   e'   disposto   con   provvedimento   del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del
Dipartimento stesso. 
  4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito  a  seguito
degli investimenti  effettuati  e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del
quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare indicano  il  credito  d'imposta  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre  dell'anno  di  maturazione  del  credito  riferito  agli
investimenti effettuati nell'anno solare.