Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 59: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»; 2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; c) all'articolo 61: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»; 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».
Note all'art. 5: - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». L'art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale. 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.».