Art. 5 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IV, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IV,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
accesso civico»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  e  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento» e le parole «Le attivita'  finalizzate  all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.»
sono soppresse; 
      3)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del  diritto  di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33.»; 
    b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne  dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di
accesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai
diritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; 
    c) all'articolo 61: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
regole deontologiche»; 
      2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,
l'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve
essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. 
        2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  dati
personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione
elettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di
provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della
professione.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e  accesso
          civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  60,  i
          presupposti, le modalita', i  limiti  per  l'esercizio  del
          diritto di accesso a  documenti  amministrativi  contenenti
          dati  personali,  e  la  relativa  tutela  giurisdizionale,
          restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di
          legge in  materia,  nonche'  dai  relativi  regolamenti  di
          attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di  dati  di
          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di
          trattamento eseguibili in esecuzione di  una  richiesta  di
          accesso. 
              1-bis. I presupposti,  le  modalita'  e  i  limiti  per
          l'esercizio  del  diritto   di   accesso   civico   restano
          disciplinati dal decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.
          33.». 
              L'art. 61 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 61  (Utilizzazione  di  dati  pubblici  e  regole
          deontologiche).  -  1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi
          dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche  per
          il trattamento dei dati personali provenienti  da  archivi,
          registri, elenchi, atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti
          pubblici, anche individuando i  casi  in  cui  deve  essere
          indicata la fonte di acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
          garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
          da   piu'   archivi,   tenendo   presenti   le   pertinenti
          Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
          dati personali diversi da quelli di cui agli articoli  9  e
          10 del Regolamento, che devono essere inseriti in  un  albo
          professionale  in  conformita'   alla   legge   o   ad   un
          regolamento, possono essere comunicati a soggetti  pubblici
          e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del  presente
          codice, anche mediante reti di  comunicazione  elettronica.
          Puo'   essere   altresi'    menzionata    l'esistenza    di
          provvedimenti   che    a    qualsiasi    titolo    incidono
          sull'esercizio della professione. 
              3. L'ordine o collegio professionale puo', a  richiesta
          della persona  iscritta  nell'albo  che  vi  ha  interesse,
          integrare i dati di cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati
          pertinenti  e  non  eccedenti  in  relazione  all'attivita'
          professionale. 
              4. A richiesta  dell'interessato  l'ordine  o  collegio
          professionale puo'  altresi'  fornire  a  terzi  notizie  o
          informazioni   relative,   in   particolare,   a   speciali
          qualificazioni  professionali  non  menzionate   nell'albo,
          ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a
          ricevere  materiale  informativo  a  carattere  scientifico
          inerente anche a convegni o seminari.».