Art. 5 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilita' 1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita' cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale gia' attivati nonche' per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalita' di trasporto nel territorio della citta' metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalita' provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita', nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45. 4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' differito al 31 dicembre 2019. 5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilita' alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario puo' autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.