Art. 5 
 
                              Allegati 
 
    1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla  presente  legge,
previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, nonche' l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e  di
pagamenti risultante in  sede  di  consuntivo  per  l'esercizio  2017
rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei  residui  e
sul conto della cassa, relative alle unita' di voto  degli  stati  di
previsione della spesa dei Ministeri. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 28 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo
          di riserva per le spese  impreviste»  per  provvedere  alle
          eventuali deficienze delle assegnazioni  di  bilancio,  che
          non riguardino le spese di cui all'art. 26 e che, comunque,
          non  impegnino  i   bilanci   futuri   con   carattere   di
          continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.».