Art. 5 
 
          Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
 
  1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento  (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso  e  soggiorno  nel  territorio
degli Stati membri della Unione  europea,  nonche'  degli  Stati  non
membri cui si applica l'acquis di Schengen.».