Art. 5 
 
           Affidamento in prova con detenzione domiciliare 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  il   tribunale   di
sorveglianza  puo'  applicare  l'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale  con  detenzione  domiciliare  in  giorni  determinati  della
settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo  pubblico  o
privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'. 
  2.  La  detenzione  domiciliare  si  esegue  nelle  forme  di   cui
all'articolo 6.