Art. 5 Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie 1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 47 (L-R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale). - 1. Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. 1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L). 2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.».