Art. 5 
 
Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea 
 
  1.  I  debiti  relativi  ai  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
possono essere estinti  con  le  modalita',  alle  condizioni  e  nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
    a)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta  alle  somme  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): 
      1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3  e  4
dello stesso articolo 114; 
      2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2  per  cento
annuo; 
    b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione  trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi  nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di  mora  di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; 
    c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai
debitori  che   hanno   presentato   la   dichiarazione   l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di
ciascuna di esse; 
    d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme  dovute
a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la  seconda  rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno successivo; 
    e)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione; 
    f) l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  al  fine  di  poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti  alle  somme  di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base  all'articolo  13  del  regolamento
(UE) n. 609/14, specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,
che, entro sessanta giorni, provvede  a  comunicare,  con  le  stesse
modalita', se i debitori che hanno  aderito  alla  definizione  hanno
effettuato il pagamento delle rate previste e, in  caso  positivo,  a
fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e'  stato  effettuato
il versamento.