Art. 5 Modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 2018 1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti, come previsto dal comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.»; 2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «L'indice AG60U si applica, in deroga a quanto previsto al comma 6, anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dell'indice, e nell'ambito della medesima unita' produttiva, una o piu' delle seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti: a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00. In presenza di piu' unita' locali, ai fini dell'individuazione dell'attivita' prevalente di cui al comma 6, i ricavi derivanti dalle attivita' complementari di cui al periodo precedente, qualora le stesse siano esercitate dai titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, nell'ambito della medesima unita' produttiva e unitamente a quella oggetto dell'indice AG60U, si considerano derivanti da tale ultima attivita'»; 3) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Per l'indice AM81U, vista l'attivita' economica per la quale e' stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonche' le variabili di cui al comma 5-bis dell'art. 1, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base agli indicatori elementari, vanno aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti». 2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «15 luglio 2011, n. 111», sono aggiunte le seguenti «, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari»; 2) alla lettera c) del comma 1, dopo la parola «prevalente», sono aggiunte le seguenti «, comprensivi di quelli delle attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 11 a 14 dell'art. 1, con i limiti ivi indicati,»; 3) le lettere d), e) ed f) del comma 1 sono abrogate; 4) dopo il comma 1 e' aggiunto il comma: «2. L'indice AG77U non si applica nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui al medesimo indice.». 5) dopo il comma 2 e' aggiunto il comma: «3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.». 3. All'art. 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il comma: «8. Per il periodo di imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, e le informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia». 4. I criteri di arrotondamento per l'applicazione degli indici approvati con il decreto ministeriale 23 marzo 2018 sono riportati nella nota tecnica e metodologica in allegato 112 al presente decreto; tali criteri sono stati applicati anche nella fase di costruzione dei medesimi indici sintetici di affidabilita' fiscale. 5. Nei sub allegati relativi alla funzione «Ricavi per addetto» e alla funzione «Valore aggiunto per addetto» delle note tecniche e metodologiche relative agli indici sintetici di affidabilita' fiscale AD05U, AD08U, AD12U, AD14U, AD15U, AD17U, AD23U, AD27U, AD28U, AD37U, AG31U, AG34U, AG55U, AG68U, AG96U, AM02U, AM15A, AM17U, AM18A, AM24U, AM81U, AM84U, AM86U, AM87U, AM88U, con riferimento alle variabili relative alle misure di ciclo individuale, le parole «(media p.i. 2009-2016)», laddove presenti, sono sostituite con le parole «(valore medio relativo agli ultimi 8 periodi d'imposta, incluso quello di applicazione)». 6. Nella nota tecnica e metodologica dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AM11U, la denominazione dell'indicatore di non inerenza «Tipologia di vendita: Vendita all'ingrosso >50% dei ricavi e prodotti venduti e servizi offerti: Sistemi di sicurezza e di allarme (escluso rigo D04) >50% dei ricavi», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: «Tipologia di vendita: Vendita all'ingrosso >50% dei ricavi e Prodotti venduti e servizi offerti: Sistemi di sicurezza e di allarme (escluso "Maniglieria, lucchetti, cilindri, serrature") >50% dei ricavi». 7. Nel sub allegato 3.D della nota tecnica e metodologica dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AD08U, la formula della variabile «Costi produttivi, quota pro capite fino a 350.000 euro» e' modificata in «Costi produttivi, quota pro capite fino a 350.000 euro = logaritmo naturale di [1 + valore minimo tra i (Costi produttivi) / [(Numero addetti)*1000] e 350 euro]». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2018 Il Ministro: Tria