Art. 5 
 
Modalita' per il versamento  periodico,  da  parte  del  Dipartimento
  della protezione civile, delle somme corrispondenti ai  crediti  di
  imposta 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede  al  versamento
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio», aperta presso la sezione  n.  348  della  Banca  d'Italia,
degli  importi  corrispondenti  alla  somma  dei  crediti   d'imposta
riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2
e  3,  comma  2,  comunicati  ai   datori   di   lavoro   beneficiari
relativamente   ai   trimestri    dicembre-febbraio,    marzo-maggio,
giugno-agosto, settembre-novembre. 
  2. I versamenti  trimestrali  di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle
scadenze trimestrali indicate al comma 1.