Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'applicazione dell'art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto sono le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 2. In sede di prima applicazione, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 e nel rispetto delle modalita' ivi indicate, e' comunicato l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione.Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente comma e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera di impegno, sempre che le somme indicate siano state effettivamente versate. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2018 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 3