Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Nelle  more  dell'applicazione   dell'art.   79   del   decreto
legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  i  soggetti  beneficiari  delle
erogazioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente  decreto  sono  le
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  all'art.  10
del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli
appositi registri, le organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e  le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionali,  regionali  e
delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  previsti  dall'art.  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
  2. In sede di prima applicazione, ai fini  del  riconoscimento  del
credito d'imposta  per  il  2018,  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da  emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3  e  nel  rispetto
delle modalita' ivi indicate, e' comunicato l'ammontare  del  credito
di imposta  spettante  a  ciascuna  fondazione.Il  credito  d'imposta
riconosciuto ai sensi del presente comma e' utilizzabile a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
adozione della delibera di impegno,  sempre  che  le  somme  indicate
siano state effettivamente versate. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 novembre 2018 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Di Maio           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. prev. n. 3