Art. 5 Illustrazione sulle modalita' di voto e presentazione liste 1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste. 2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto. 3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. 4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti. 5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on-line sui principali siti di video sharing gratuiti.