Art. 5 Riserva indisponibile 1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018, al netto dell'onere fiscale. 2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi. 3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi. 4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 5. L'organo amministrativo valuta la compatibilita' dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.