Art. 5 Elenco nazionale delle A.O.P. 1. Le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale. 2. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono resi disponibili alle regioni, al Ministero e alle A.O.P., per i rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al decreto ministeriale 12 dicembre 2012.