Art. 5 
 
 
                    Elenco nazionale delle A.O.P. 
 
  1. Le A.O.P. riconosciute sono  inserite  in  un  elenco  nazionale
delle  Organizzazioni  di  produttori  e  delle  Associazioni   delle
organizzazioni  di  produttori  tenuto  dal   Ministero,   il   quale
attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e  pubblica
l'elenco sul proprio sito internet istituzionale. 
  2. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo  aziendale  sono
resi disponibili alle regioni, al Ministero  e  alle  A.O.P.,  per  i
rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori  in  ottemperanza
al decreto ministeriale 12 dicembre 2012.