Art. 5 Comunicazioni del soggetto gestore 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto gestore, relativamente all'anno civile precedente, trasmette per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 6, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 al presente decreto, da cui risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto, include l'elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nell'anno civile precedente a quello della dichiarazione stessa; tale elenco e' trasmesso con foglio elettronico. 3. Entro il 15 maggio di ogni anno, con le stesse modalita' previste al comma 1, il soggetto gestore trasmette la Relazione sull'attivita' svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l'attivita' del Fondo relativamente all'anno civile precedente. 4. Il soggetto gestore comunica, con le stesse modalita' previste al comma 1, qualsiasi modifica allo statuto e al regolamento del Fondo entro il termine di dieci giorni dall'approvazione della modifica stessa. 5. Il soggetto gestore comunica, entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di credito e con le stesse modalita' di cui al comma 1, l'accensione di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione dei pagamenti compensativi . La comunicazione, redatta conformemente al modello di cui all'Allegato 6 al presente decreto, deve essere corredata della documentazione contabile attestante il valore del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo e di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l'importo complessivo del credito e la durata del piano di ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi. 6. La mancata trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni proporzionali alla gravita' dell'inadempimento, fino all'esclusione dalle agevolazioni e alla revoca del riconoscimento.