Art. 5 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con le modalita' ritenute piu' opportune. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' determinati i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l'istruttoria delle domande di finanziamento che comunque deve concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 1. 3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilita', deve, almeno: a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso; b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attivita' economica e produttiva: i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria; ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantita', compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA; iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi non ammissibili; v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario; vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile; c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti; d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessita' di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati; e) per le attivita' economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita' stessa. 4. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro: a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati; b) limitatamente alle attivita' economiche e produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonche' di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle perizie asseverate, provvedono a riconoscere i finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui agli articoli 3 e 4.