Art. 5 
 
               Richiesta, riconoscimento ed erogazione 
                            del beneficio 
 
  1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese,
presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81,
comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). (( Le richieste del Rdc  e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge
n. 152 del 2001.  ))  Con  provvedimento  dell'INPS,  ((  sentiti  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, )) entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e'  approvato  il  modulo  di
domanda, nonche' il modello  di  comunicazione  dei  redditi  di  cui
all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare  a  fini  ISEE,  il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui  la  domanda
e' successivamente associata  dall'INPS.  Le  informazioni  contenute
nella domanda del Rdc sono comunicate  all'INPS  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla richiesta. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((
, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e  in
forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni  conseguenti
all'avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,   ai   sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. (( In  sede
di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto  di  cui
al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita'  della  nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative
sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) )). 
  3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il
possesso dei requisiti per l'accesso  al  Rdc  ((  sulla  base  delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle amministrazioni  titolari  dei  dati  )).  A  tal  fine  l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e
dalle altre amministrazioni pubbliche  detentrici  dei  dati,  ((  le
informazioni necessarie ai fini della concessione )) del Rdc. ((  Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati  )).  In  ogni  caso  il  riconoscimento  da  parte
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto. 
  4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  )).  L'esito
delle  verifiche  e'  comunicato  all'INPS  per  il   tramite   della
piattaforma  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   finalizzata   al
coordinamento dei  comuni.  L'Anagrafe  nazionale  di  cui  al  primo
periodo mette comunque a disposizione della medesima  piattaforma  le
informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza
del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si
considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione
contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la
revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7.
Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In
sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b),
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche
necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo
affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha
concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i
prelievi di contante. (( Al fine di prevenire e contrastare  fenomeni
di impoverimento e  l'insorgenza  dei  disturbi  da  gioco  d'azzardo
(DGA), )) e' in ogni caso fatto divieto  di  utilizzo  del  beneficio
economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre
utilita'. (( Le informazioni sulle movimentazioni  sulla  Carta  Rdc,
prive  dei  dati  identificativi  dei  beneficiari,  possono   essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a  fini
statistici e di ricerca scientifica )). La consegna della  Carta  Rdc
presso  gli  uffici  del  gestore  del  servizio  integrato   avviene
esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. 
  (( 6-bis. La Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata  con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7 )). 
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente
svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.