Art. 5 
 
                         Sedute del Comitato 
 
  1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. 
  2. Il Presidente o chi presiede la seduta  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 5, verifica l'esistenza del  numero  legale,  costituito  dalla
meta' piu' uno dei componenti, dirige  i  lavori,  pone  ai  voti  le
deliberazioni dichiarandone l'esito, puo' modificare  la  successione
degli argomenti da esaminare  e  riunire  la  discussione  dei  punti
all'ordine del giorno. 
  3. Il componente  del  Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di
incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare  tale
situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta  quando  si
discuta  o  si  voti  sull'argomento  in  ordine  al  quale  sussiste
l'incompatibilita' o il conflitto. 
  4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne  sia
dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non  e'
consentita  la  comunicazione   o   la   divulgazione   dell'opinione
dissenziente. 
  5. Spetta, in ogni caso, al Presidente  decidere  il  rinvio  della
discussione o  della  adozione  di  deliberazioni  su  singoli  punti
all'ordine del giorno. 
  6.  Gli  argomenti  all'ordine  del   giorno   sono   descritti   e
sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente
endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno  dei  punti
iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della  decisione
da adottare ai sensi  del  successivo  comma,  nonche'  le  eventuali
osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato. 
  7. Il  DIPE  redige  lo  schema  delle  deliberazioni  adottate  in
conformita' a quanto  deliberato  dal  Comitato  e  lo  trasmette  al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  le  verifiche  degli
effetti di finanza pubblica. Al fine di  sottoporre  i  provvedimenti
definitivi alla firma del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  seduta  ai  sensi
dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  le
deliberazioni, trascorsi quindici  giorni  dalla  data  di  invio  al
Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro,  anche
per posta elettronica  certificata,  sono  comunque  sottoposte  alla
sottoscrizione del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dandone
comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di  quindici
giorni e' interrotto nei casi in cui  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  anche  mediante   posta   elettronica   certificata,
comunichi al DIPE, in relazione  all'oggetto  e  al  contenuto  della
deliberazione, l'esigenza  di  verifiche  di  finanza  pubblica  piu'
approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le  delibere
assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.