Art. 5 Sedute del Comitato 1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. 2. Il Presidente o chi presiede la seduta ai sensi dell'art. 1, comma 5, verifica l'esistenza del numero legale, costituito dalla meta' piu' uno dei componenti, dirige i lavori, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito, puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno. 3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto. 4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente. 5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno. 6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono descritti e sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della decisione da adottare ai sensi del successivo comma, nonche' le eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato. 7. Il DIPE redige lo schema delle deliberazioni adottate in conformita' a quanto deliberato dal Comitato e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica. Al fine di sottoporre i provvedimenti definitivi alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni decorrenti dalla data di seduta ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni e' interrotto nei casi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all'oggetto e al contenuto della deliberazione, l'esigenza di verifiche di finanza pubblica piu' approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le delibere assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.