Art. 5 Informazioni 1. Al rilascio della presente autorizzazione, l'American Bureau of Shipping invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni: N° IMO; N° American Bureau of Shipping; nome (nome nave); compartimento nave; matricola; GT/SL; Toca si'/no; organismo di classe precedente; data entrata in classe; altra societa' di classifica; nome armatore; servizio nave; data costruzione. 2. L'American Bureau of Shipping garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 3. L'American Bureau of Shipping invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce all'American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' autorizzate. 5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, l'American Bureau of Shipping pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilita' per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. L'American Bureau of Shipping tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione. 6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima l'American Bureau of Shipping nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.