Art. 5 
 
 
                            Informazioni 
 
  1. Al rilascio della presente autorizzazione, l'American Bureau  of
Shipping  invia  alla  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne  l'elenco  ufficiale  delle  navi
registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per
le quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le  attivita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS  Excel
o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza  semestrale
e contiene almeno le seguenti informazioni: 
    N° IMO; 
    N° American Bureau of Shipping; 
    nome (nome nave); 
    compartimento nave; 
    matricola; 
    GT/SL; 
    Toca si'/no; 
    organismo di classe precedente; 
    data entrata in classe; 
    altra societa' di classifica; 
    nome armatore; 
    servizio nave; 
    data costruzione. 
  2. L'American Bureau of Shipping garantisce alla Direzione generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne,  anche  tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle
navi non  soggette  alle  convenzioni  internazionali  per  le  quali
l'organismo e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui all'art. 2,
comma 1. 
  3. L'American Bureau of Shipping invia con frequenza  annuale  alla
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne, in forma cartacea e/o  in  formato  elettronico,  in  lingua
italiana,  le  norme,  i  regolamenti  nonche'   relative   procedure
operative riferite alle attivita'  autorizzate  di  cui  all'art.  2,
comma 1. 
  4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne fornisce all'American Bureau  of  Shipping  tutta  la
documentazione necessaria  affinche'  lo  stesso  possa  svolgere  le
attivita' autorizzate. 
  5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano  modificate
le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi,
l'American Bureau of Shipping pubblica le informazioni relative  alle
norme in  corso  di  aggiornamento  sul  proprio  sito  internet  con
possibilita' per  la  Direzione  generale  di  fornire  commenti  e/o
proposte entro il termine di  trenta  giorni.  L'American  Bureau  of
Shipping  tiene  conto  di  eventuali  raccomandazioni  formulate  al
riguardo dall'amministrazione. 
  6. Analogamente, la  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima  l'American
Bureau of Shipping nel caso di sviluppo di modifiche  alla  normativa
applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 
  7. Le normative, le norme, le istruzioni e i  modelli  di  rapporto
sono redatti in lingua italiana.