Art. 5 Codifica provvisoria della transazione contabile elementare 1. Ai fini della sperimentazione di cui al presente decreto, e' definita una codifica provvisoria della transazione contabile elementare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Ogni evento gestionale, posto in essere dai responsabili delle amministrazioni, genera una transazione elementare nelle rilevazioni contabili. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati in via definitiva il contenuto della codifica della transazione elementare, i criteri e le modalita' per la sua applicazione a regime.