Art. 5 
 
 
               Codifica provvisoria della transazione 
                        contabile elementare 
 
  1. Ai fini della sperimentazione di cui  al  presente  decreto,  e'
definita  una  codifica  provvisoria  della   transazione   contabile
elementare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-quater  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del
presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  2. Ogni evento gestionale, posto in essere dai  responsabili  delle
amministrazioni, genera una transazione elementare nelle  rilevazioni
contabili. 
  3. Entro quattro mesi dalla  chiusura  della  sperimentazione,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati
in via definitiva  il  contenuto  della  codifica  della  transazione
elementare, i criteri e  le  modalita'  per  la  sua  applicazione  a
regime.